Organi Collegiali

Che cosa sono

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni

Composizione

  • Consiglio di classe. Nella scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
  • Consiglio d’Istituto. Nella scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni e il dirigente scolastico, membro di diritto. Il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.
  • La Giunta esecutiva è composta da un docente, un rappresentante del personale amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
  • Collegio dei docenti. E’ costituito da tutti i docenti della scuola, supplenti compresi. E’ presieduto dal dirigente scolastico. Le sue competenze sono strettamente connesse all’attività didattica e trovano la loro massima espressione nella progettazione, approvazione e verifica del Piano dell’Offerta formativa.

Compiti del consiglio di classe

  • Nella sola componente docenti ha compiti di programmazione e valutazione dell’attività didattica e di valutazione del profitto e del comportamento degli alunni; decide motivatamente, secondo i criteri generali deliberati dal collegio dei docenti e indicati nel POF, relativamente all’ammissone degli alunni alla classe successiva o agli esami di stato conclusivi.
  • Ha inoltre la facoltà di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e di proporre l’adesione a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
  • Nella composizione allargata ha la facoltà di formulare agli altri organi collegiali proposte organizzative per il migliore funzionamento generale della scuola e dell’attività didattica; delibera, su proposta dei singoli docenti e dei dipartimenti disciplinari, in merito all’adozione dei libri di testo per le classi dei successivi anni.
  • Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, con le modalità previste dal Regolamento di disciplina.

Elezioni

  • I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno.
    La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
    Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.
  • Per il consiglio di istituto, sia in caso di rinnovo dell’organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi nelle date fissate dal MIUR, un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00.
    Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono tuttora contenute nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.
  • La componente studentesca del consiglio d’istituto viene rinnovata ogni anno: nel caso non si debba procedere al rinnovo triennale di tutte le componenti, l’elezione si svolge con procedura semplificata, nello stesso giorno previsto dal dirigente scolastico per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (entro il 31 ottobre di ogni anno) 

Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.

(Pagina liberamente tratta dal sito del MIUR

Il consiglio d’istituto

Il consiglio d’istituto è l’organo collegiale di governo dell’istituzione scolastica.

Come tale esercita la funzione di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare; elabora e adotta gli indirizzi generali (criteri) e determina le forme di autofinanziamento della scuola, mentre la gestione dell’istituzione e le relative responsabilità fanno capo al dirigente scolastico.L’esercizio della funzione di indirizzo del consiglio trova la sua massima espressione attraverso l’approvazione del programma annuale proposto dalla giunta esecutiva (bilancio di previsione); l’adozione del Regolamento interno; l’adozione del Piano dell’Offerta formativa (POF); l’individuazione dei criteri generali su diverse materie che regolano la vita della scuola. In materia finanziaria e patrimoniale il D.I. n 44 dell’1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) specifica che il consiglio:–       approva il programma annuale;–       ratifica i provvedimenti del dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva;–       verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie (variazioni);–       decide in ordine all’affidamento del servizio di cassa;–       stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);–       approva il conto consuntivo;–       (Ulteriori compiti sono attribuiti al CDI per quanto riguarda espressamente le aziende agrarie; le aziende speciali e i convitti, non presenti nella nostra scuola.) In materia di attività negoziale il consiglio di istituto delibera in ordine:–       alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;–       alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o compartecipazione a borse di studio;–       all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;–       ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;–       all’adesione a reti di scuole e consorzi;–       all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;–       alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;–       all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, com. 1 del D.I. 44/2001;–       all’acquisto di immobili.Al consiglio di istituto spettano, infine, le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:–       contratti di sponsorizzazione;–       contratti di locazione di immobili;–       utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;–       convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;–       alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;–       acquisto ed alienazione di titoli di Stato;–       contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;–       partecipazione a progetti internazionali. Aspetti generali di indirizzo e funzionamento(dall’art. 10 Testo unico 297/1994).Il consiglio di istituto delibera relativamente a:-        adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;-        criteri generali per la programmazione educativa;-        criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;-        promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;-        partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;-        forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.-        criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.-        Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94. (dal vigente Ccnl del comparto scuola).Il consiglio di istituto delibera relativamente a:-        Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie (sulla base delle proposte del collegio dei docenti);-        Attività da retribuire con il fondo d’istituto, acquisita la delibera del collegio docenti (POF e progetti).

Organo di garanzia

Composizione:

L’Organo di Garanzia è composto da:

  • il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
  • un insegnante nominato dal Consiglio di Istituto;
  • un rappresentante eletto dagli studenti;
  • un rappresentante eletto dai genitori;
  • un rappresentante del personale ATA. 

Sono inoltre nominati tre membri supplenti (docente, studente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell’organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico. L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell’organo.

I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.

Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

Finalità e Compiti:

  • È costituito, presso l’Istituto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di Garanzia.
  • Si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
  • Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 

esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

 

Composizione

Cognome e Nome – Titolare Sostituto Componente

 Prof.ssa Pricci Giovanna 

 Prof. Russo Andrea

Rappresentante componente docente

 Sig.ra Visparelli Degirolamo Angela

 Sig.ra Dalessandro Rosalia

Rappresentante della componente genitori

Caputo Sandra

Sportelli Walter

Rappresentante della componente alunni

Sig.ra Laterza Cristiana

   Sig.ra Impedovo Anna

Rappresentante della componente ATA